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Chi siamo

Associazione IDEA nasce il 18 ottobre 2006. 
Ci occupiamo di didattica e divulgazione scientifica sia rivolta alle scuole che al pubblico di famiglie che alle le aziende. Partecipiamo ad eventi con installazioni di edutainment, organizziamo mostre e laboratori itineranti, ci rivolgiamo a tutti coloro che vogliono valorizzare la cultura scientifica e il divertimento intelligente. Raggiungiamo i nostri obiettivi grazie all'utilizzo di metodologie didattiche all'avanguardia, attraverso la tecnologia e la realtà aumentata per essere sempre più vicini al nostro pubblico senza mai dimenticare la nostra mission.
Qui sotto potete leggere il nostro statuto e tutte le comunicazioni ufficiali richieste dalle normative vigenti.
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Lo statuto

Art. 1 - Denominazione e sede 
1. E' costituita con sede in Milano, Via Principe Eugenio 25, una associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile denominata “Associazione Idea”. L’associazione si richiama a tutte le normative vigenti sia di natura civilistica che fiscale, relative agli enti associativi. La sede legale potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo purché all’interno del medesimo Comune. 
Art. 2 - Scopo 
1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale; 
L’Associazione è impegnata nella promozione dello sviluppo umano tramite la diffusione della cultura scientifica, dell’educazione ambientale e alimentare e dei comportamenti consapevoli in tutte le fasce d’età: dai bambini della scuola materna fino agli adulti; inoltre l’Associazione si propone di sostenere le famiglie nella gestione del tempo libero dei propri figli con proposte di qualità che arricchiscano il bagaglio culturale di bambini e ragazzi rendendoli consapevoli del proprio potenziale e del proprio ruolo nella società. 
Questi scopi vengono raggiunti tramite: 
  1. a)  la realizzazione di progetti di didattica e divulgazione scientifica, ambientale, artistica e musicale all’interno di scuole e strutture museali pubbliche e private e in parchi, riserve e oasi naturalistiche pubbliche e private; 
  2. b)  l’allestimento e gestione di laboratori scientifici e artistici anche itineranti; 
  3. c)  l’operare quale ente di ricerca Scientifica in collaborazione e su richiesta di soggetti pubblici e privati, e secondo quanto previsto da accordi o convenzioni stipulate dal 
    Presidente, per studi, ricerche e consulenze in ambito scientifico e culturale; 
  4. d)  l’organizzazione di attività culturali, quali mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, spettacoli e lezioni sulle suddette 
    discipline; 
  5. e)  l’organizzazione di attività e manifestazioni sportive; 
  6. f)  la realizzazione di pubblicazioni tecniche, opuscoli, manuali, CD ROM, DVD e più in 
    generale svolgere attività editoriale in proprio o per conto terzi di periodici e libri, con espressa esclusione dell’attività editoriale di quotidiani, ai sensi del primo comma dell’art.1 della legge 5 dell’agosto 1981 n.416; 
  7. g)  la realizzazione di documentazione fotografica e/o video a supporto delle necessità culturali ed editoriali dell’associazione e/o di altri soggetti; 
  8. h)  Lo svolgimento di corsi di aggiornamento per insegnanti anche in collaborazione con enti pubblici e privati; 
  9. i)  Lo svolgimento, in via marginale, di attività connesse di vendita di materiale librario, cinematografico, fotografico, artistico e musicale di qualunque natura nonché gadgets ed oggettistica. 
L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; è vietato distribuire gli utili in qualsiasi forma; non è ammessa la partecipazione temporanea alla vita associativa; la quota sociale è intrasmissibile e intrasferibile; essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e per qualificare e specializzare le sue attività. 
Art. 3 - Durata 
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. 
Art. 4 - Domanda di ammissione 
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione. dovranno versare la quota associativa, di anno in anno, nella misura stabilita dal consiglio direttivo. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di versamento della quota associativa e sottoscrizione della richiesta, è ratificata da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale giudizio contrario deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale. In caso di ammissione a socio di minorenni le richieste dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. 
La quota associativa non può essere trasferita a terzi (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) o rivalutata. 
Art. 5 - Diritti dei soci 
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la rinomina degli organi direttivi dell’associazione (elettorato attivo e passivo).. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. 
Art. 6 - Decadenza dei soci 
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi : 
  • dimissione volontaria 
  • morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota 
    associativa 
  • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, 
    pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. 
    Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso. 
    Art. 7 - Organi 
    1. Gli organi sociali sono: 
  • l'assemblea generale dei soci 
  • il presidente 
  • il consiglio direttivo 
Art. 8 - Assemblea 
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. 
Art. 9 - Diritti di partecipazione 
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. In caso di estensione dell’attività associativa oltre il territorio regionale, al fine di facilitare la partecipazione democratica dei soci, ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. 
Art. 10 - Compiti dell'assemblea 
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica all’indirizzo trascritto sul libro soci o fax. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. 
L’associazione garantisce eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti. 
Art. 11 - Validità assembleare 
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. 
Art. 12 - Assemblea straordinaria 
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o mail all’indirizzo comunicato e trascritto sul libro soci, inviata ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione. 
Art. 13 - Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea da un minimo di tre fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica un triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e che siano maggiorenni. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. 
Art. 14 - Dimissioni 
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. 
Art. 15 - Convocazione Direttivo 
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità. 
Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo 
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci. g) Eventuale trasferimento della sede sociale all’interno del medesimo Comune. 
Art. 17 - Il Presidente 
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente del Consiglio Direttivo riveste la carica di 
Presidente dell'Associazione e come tale rappresenta legalmente l'Associazione davanti a terzi in giudizio ed ha la firma sociale per la stessa per ogni evenienza, quale apertura di conti correnti bancari e postali. Il Presidente ha la possibilità di delegare il Vice Presidente o altro Socio, con semplice delega scritta. 
Art. 18 - Il Vicepresidente 
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Il Vice presidente ha poteri di firma libera per la gestione ordinaria, incluso per la stipula di contratti e convenzioni. 
Art. 19 - Il Tesoriere 
Il Tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere ha poteri di firma libera per la gestione ordinaria, incluso per la stipula di contratti e convenzioni. 
Art. - 20 – Il Direttore 
Il Consiglio Direttivo si può avvalere della collaborazione di un Direttore per lo svolgimento delle pratiche di gestione ordinaria, e ne stabilisce il compenso. Il Direttore viene nominato per un triennio ed è riconfermabile. La veste di membro del Consiglio direttivo non è incompatibile con quella di funzione di direttore dell’Associazione. 
Per una migliore efficacia della gestione, il Direttore può ricevere deleghe specifiche da parte del Consiglio Direttivo. Il Direttore risponde innanzi al Consiglio Direttivo della propria attività. 
Art. – 21 - Il rendiconto 
Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione di natura consuntiva da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economico e finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione. Il rendiconto annuale deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e qualora particolari esigenze lo richiedano al massimo entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 
Art. 22 - Anno sociale 
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. 
Art. 23 - Patrimonio 
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di privati, enti privati, associazioni ed enti pubblici, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività commerciali organizzate dalla Associazione. L’associazione potrà possedere beni mobili ed immobili. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 
 
Art. 24 - Clausola Compromissoria 
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Milano ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. 
Art. 25 - Scioglimento 
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in ottemperanza all’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
Art. 25 - Norma di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile. 
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Comunicazioni

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA (L. 124/2017)
Comunichiamo tramite pubblicazione sul sito tutte le informazioni relative ai contributi superiori ai 10.000,00€ ricevuti nell'anno 2018:16.020,00€ ricevuti da Associazione Idea (cf 97447980158 piva 05472930964) dal Comune di Brescia (cf e piva 00761890177) per il servizio di gestione delle attività educative presso il Museo di Scienze Naturali di Brescia nell'anno 2018 IMP 2017-881/1
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